Concordato preventivo: la proposta che l’impresa fa ai creditori davanti al tribunale.
Il concordato preventivo consente all’impresa in crisi o insolvente di proporre ai creditori un piano di pagamento, sottoporlo al loro voto e ottenere dal tribunale l’omologazione che lo rende vincolante anche per chi ha votato contro.
Valuta la situazione →Non è un accordo privato e non è una liquidazione. È una procedura concorsuale in cui l’imprenditore mantiene la gestione sotto vigilanza, i creditori votano divisi in classi e il tribunale verifica che la proposta regga. Può servire a proseguire l’attività oppure a liquidare il patrimonio in modo ordinato, e le due strade seguono regole diverse.
Che cosa distingue il concordato da una trattativa privata
Quando si rinegozia con i creditori uno per uno, chi non firma resta libero di agire. Basta un fornitore che pignora o una banca che revoca per mandare all’aria mesi di trattative con tutti gli altri.
Il concordato risolve esattamente questo. La proposta viene votata dai creditori e, se raggiunge le maggioranze previste e il tribunale la omologa, vincola anche chi ha votato contro o non ha votato affatto. È il motivo per cui si sceglie questa strada quando i creditori sono molti e non si riesce a tenerli tutti fermi.
Il prezzo di quella forza è la trasparenza. Tutto passa dal tribunale, la documentazione viene esaminata, e la gestione dell’impresa resta all’imprenditore ma sotto la vigilanza di un commissario.
Continuità o liquidatorio, la scelta che decide tutto il resto
Il concordato in continuità presuppone che l’attività prosegua, condotta dalla stessa impresa oppure da un altro soggetto che la rileva. I creditori vengono pagati in misura significativa con quello che l’attività produrà negli anni del piano.
Il concordato liquidatorio presuppone invece la dismissione del patrimonio. Qui la legge è più severa, perché se il risultato è comunque la fine dell’impresa i creditori devono ricavarne qualcosa in più rispetto a una liquidazione giudiziale, e questo richiede di norma l’apporto di risorse che vengono da fuori.
La scelta non è una formalità iniziale da sistemare col consulente. Cambia le maggioranze, cambia il trattamento dei creditori, cambia che cosa il tribunale verifica. Va fatta sui numeri dell’impresa prima di scrivere una riga di piano.
Che cosa serve per presentarlo
Il cuore è il piano, che deve spiegare da dove arrivano le risorse, come e quando vengono pagati i creditori, e perché le previsioni sono ragionevoli. Accanto al piano va la proposta, cioè che cosa concretamente si offre a ciascuna categoria di creditori.
Serve poi l’attestazione di un professionista indipendente sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano. Non è un timbro. L’attestatore risponde di quello che scrive e, se i numeri non tengono, non attesta.
Sotto a tutto c’è la base informativa, ed è lì che si consuma la maggior parte del tempo. Bilanci e situazione contabile aggiornata, dettaglio dei debiti per creditore e per natura, posizione bancaria con le garanzie, scadenziario di clienti e fornitori, contratti rilevanti, contenziosi, posizione fiscale e contributiva, elenco dei beni e dei gravami che li colpiscono.
La domanda con riserva e le misure protettive
Un’impresa sotto pressione spesso non ha il tempo materiale di preparare il piano prima che un creditore agisca. Per questo è possibile depositare la domanda riservandosi di presentare proposta e piano in un momento successivo, entro il termine che il tribunale concede.
Dal deposito l’impresa può chiedere le misure protettive, che sospendono o impediscono le azioni esecutive e cautelari dei creditori sul patrimonio. È la ragione pratica per cui molte imprese arrivano al concordato, perché ferma l’emorragia e restituisce lo spazio per lavorare.
La riserva non è però un parcheggio. Durante quel periodo ci sono obblighi informativi verso il tribunale e limiti agli atti che si possono compiere, e arrivare alla scadenza senza un piano credibile chiude la strada invece di aprirla.
Come votano i creditori
I creditori non votano tutti insieme e indistintamente. Vengono suddivisi in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, e questo determina il peso di ciascun gruppo sull’esito.
La costruzione delle classi è una delle leve più delicate dell’intera operazione. Fatta male espone la proposta a contestazioni, fatta bene rende possibile un consenso che altrimenti non si formerebbe.
Il voto non è l’ultima parola. Anche con il consenso raggiunto il tribunale verifica la regolarità della procedura e il rispetto delle regole sul trattamento dei creditori, e in presenza di determinate condizioni l’ordinamento consente di superare il dissenso di una o più classi.
Il debito fiscale dentro il concordato
Nelle imprese che arrivano al concordato il debito verso Erario e enti previdenziali è quasi sempre la voce più pesante, e ha regole proprie.
Può essere trattato all’interno della procedura proponendo un pagamento parziale o dilazionato, che l’amministrazione valuta confrontando quello che riceverebbe dalla proposta con quello che ricaverebbe nell’alternativa liquidatoria.
Il punto che cambia gli equilibri è che il mancato assenso del Fisco non è necessariamente la fine. A certe condizioni il tribunale può omologare comunque, e questo toglie all’amministrazione il potere di veto che aveva prima. La conseguenza pratica è che la proposta va costruita in modo da reggere quel confronto, numeri alla mano.
Che cosa cambia per l’imprenditore durante la procedura
L’impresa resta nelle mani di chi la amministra, ma la gestione non è più libera. Gli atti di ordinaria amministrazione proseguono, quelli che escono dall’ordinario richiedono l’autorizzazione del tribunale, e un commissario vigila su come viene condotta l’attività.
C’è poi una conseguenza che molti sottovalutano, cioè la visibilità. Il concordato è pubblico, e fornitori, banche e clienti lo vengono a sapere. Va preparata una comunicazione verso chi serve all’impresa per continuare a lavorare, perché il danno commerciale di un silenzio è reale.
Infine le garanzie personali. Il concordato riguarda i debiti della società e non libera automaticamente chi ha firmato fideiussioni. È uno dei primi aspetti da mettere sul tavolo, perché determina quanto l’imprenditore rischia davvero.
Quando il concordato non è lo strumento giusto
È una procedura impegnativa, visibile e costosa. Se i creditori rilevanti sono pochi e disposti a trattare, un percorso meno invasivo ottiene lo stesso risultato senza esporre l’impresa.
Chi ha una prospettiva concreta di risanamento e ha ancora margine di tempo dovrebbe guardare prima alla composizione negoziata, che è riservata e lascia all’imprenditore il controllo. Chi ha bisogno di vincolare solo una parte qualificata dei creditori può valutare l’accordo di ristrutturazione.
Il concordato diventa la risposta corretta quando i creditori sono numerosi, quando serve fermare le azioni esecutive, e quando l’unico modo di rendere vincolante una soluzione è farla passare dal voto e dall’omologazione.
Le risposte essenziali
Il concordato preventivo significa chiudere l’azienda?
No. Nel concordato in continuità l’attività prosegue, condotta dalla stessa impresa o da chi la rileva, e i creditori vengono pagati con quello che l’attività produce. Esiste anche la forma liquidatoria, che porta alla dismissione del patrimonio, ma è una delle due strade e non l’esito obbligato.
Chi gestisce l’impresa durante la procedura?
Continua a gestirla l’imprenditore. Gli atti di ordinaria amministrazione proseguono, quelli straordinari richiedono l’autorizzazione del tribunale, e un commissario vigila sull’andamento.
I creditori possono ancora pignorare?
Con le misure protettive le azioni esecutive e cautelari sul patrimonio vengono bloccate. È uno dei motivi principali per cui si arriva al concordato quando la pressione dei creditori sta rendendo impossibile lavorare.
Che cosa succede se un creditore vota contro?
Se la proposta raggiunge le maggioranze previste e il tribunale la omologa, vincola anche chi ha votato contro. È la differenza sostanziale rispetto a una trattativa privata, dove chi non firma resta libero di agire.
Il Fisco può bloccare tutto rifiutando?
Non più come prima. Il debito tributario e contributivo può essere trattato dentro la procedura, e in presenza di determinate condizioni il tribunale può omologare anche senza l’adesione dell’amministrazione. La proposta va costruita in modo da reggere il confronto con l’alternativa liquidatoria.
Le mie fideiussioni personali si estinguono?
No, non automaticamente. Il concordato riguarda i debiti della società. Le garanzie rilasciate personalmente restano e vanno affrontate a parte, ed è bene quantificarle prima di scegliere la strada da percorrere.
Quanto dura?
Dipende dalla complessità, dal numero dei creditori e dalla qualità della documentazione di partenza. La parte lunga raramente è il tribunale, è la costruzione della base informativa e del piano. Un’impresa che arriva con i conti disordinati consuma in ricostruzione il tempo che le serviva per negoziare.
Posso presentare la domanda senza avere ancora il piano?
Sì. È possibile depositare la domanda riservandosi di presentare proposta e piano entro il termine concesso dal tribunale, e nel frattempo chiedere le misure protettive. Durante quel periodo valgono però obblighi informativi e limiti agli atti, quindi non è un modo per guadagnare tempo senza lavorare.
Fonti normative e istituzionali
Prima il risultato.
Poi il compenso.
Se vediamo un margine concreto, investiamo il nostro lavoro nella soluzione. Il compenso matura sul beneficio misurabile ottenuto per l’impresa.
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